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23/09/2013IN-SAINE, poesia e immagini alla Flaq
07/11/2013Cari lettori ecco a voi Leginews, la nuova rubrica di Italiani Pocket in collaborazione con l’Avvocato Ernesto Benelli!
Ogni mese, a partire da oggi, verrà pubblicato un articolo redatto dall’Avvocato Benelli in cui verranno spiegati articoli di legge che possono esserci utili nella vita quotidiana, perché come dico sempre “Essere informati vuol dire non subire i soprusi!”. 🙂
Buona lettura!
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Tutti a casa…per il momento. – Breve illustrazione della « Tregua invernale »
Dal 1° novembre al 15 marzo di ogni anno, salvo eccezioni , nessun inquilino moroso può essere espulso dal proprietario e durante lo stesso periodo non possono essere interrotti (ma solo ridotti) i servizi essenziali quali, acqua, luce, gas e telefono.
Tuttavia, come lo indica la parola stessa, la « tregua » non segna la fine del conflitto tra l’inquilino e la proprietà, né rappresenta un condono a favore dell’inquilino inadempiente.
Definizione della «Tregua invernale »
Definizione giuridica: la Tregua invernale, o Trêve hivernale in francese, identifica la sospensione temporanea delle esecuzioni immobiliari derivanti dalla non corresponsione dei canoni locativi ed il contestuale mantenimento delle utenze di cui è dotata l’abitazione.
In altri termini: come lo prescrive l’articolo L.412-6 del Code des procédures civiles d’exécution, nel periodo compreso tra il 1° novembre dell’anno in corso e il 15 marzo del successivo, l’inquilino moroso, cioè in ritardo con il pagamento degli affitti, non può essere espulso.
Inoltre, ai sensi dell’articolo L.115-3 del Code de l’action sociale et des familles, gli utenti morosi titolari di contratti di acqua, luce, gas e telefono hanno il diritto di non subire la sospensione dei relativi servizi ma, salvo gli occupanti di appartamenti comunitari o logement-foyers, una semplice diminuzione di questi (per esempio l’utente potrà solo ricevere le chiamate e non potrà più effettuarne, tranne che per i numeri di emergenza).
In definitiva, il principio di tali norme è il seguente : durante l’inverno non si finisce per strada né si rimane al freddo ed al buio sia che si affitti meublé (un appartamento ammobiliato) o à vide (cioè senza alcun mobile).
L’impatto della Tregua sul contenzioso locativo.
La Tregua invernale non è né un periodo bonus concesso all’inquilino inadempiente per continuare a non pagare l’affitto, né un’amputazione dei diritti legittimi del proprietario.
La Tregua, come indica il termine stesso, è una semplice procrastinazione nell’attuazione del provvedimento di condanna che è stato o sarà pronunciato contro il conduttore.
In altri termini, il 1° novembre non segna l’inizio di una breve parentesi di bengodi-locativo. Il proprietario infatti ha tutto il diritto, nel rispetto delle procedure, di rivolgersi al Tribunale di primo grado per sperare di ottenere la risoluzione del contratto di affitto, la condanna dell’inquilino al pagamento degli affitti non corrisposti e dei relativi interessi ed, eventualmente, una somma di denaro a titolo di indennità di occupazione. Insomma, la tregua non riguarda né la procedura giudiziaria che continua a seguire il suo corso naturale, già di per sé abbastanza lungo, né si estende alle condanne pecuniarie.
La Tregua invernale dunque, garantisce all’inquilino di non dover affrontare i rigori dell’inverno con tutta la famiglia, conferendo un lasso di tempo supplementare per cercare una soluzione al problema dell’alloggio. Ovviamente, se l’inquilino trova una nuova sistemazione potrà traslocare senza alcun problema, rimanendo però debitore delle somme reclamate dal proprietario.
La proprietà è come si è visto la parte più lesa dall’applicazione della Tregua invernale, tuttavia il Legislatore, e non possiamo non essere d’accordo, ha preferito tutelare maggiormente le parti deboli, ritardando di poco un provvedimento che sarà comunque messo ad esecuzione.
Il diritto a vivere in modo degno, il diritto a una vita familiare normale e dunque per estensione il diritto alla casa (diritto, in quanto tale, largamente trascurato) fanno premio, ai primi freddi, sul pur fondamentale diritto di proprietà ed sulla libertà di iniziativa economica.
Le eccezioni alla Tregua.
Il dispositivo della Tregua invernale conosce nondimeno alcune eccezioni.
L’articolo L.412-6 del Code des procédures civiles d’exécution, al suo secondo comma, ne prevede due.
1. Non possono avvalersi della tregua gli occupanti abusivi, in pratica, tutti coloro che sono penetrati nell’immobile senza il consenso del proprietario e gli occupanti di un immobile oggetto di una dichiarazione di inagibilità o di pericolo di crollo.
2. Si aggiunge, per ovvi motivi, anche l’inefficacia della Tregua nei casi di allontanamento dal domicilio, del coniuge, del pacsé o del concubino, a seguito della decisione di giustizia di divorzio o per la salvaguardia dell’incolumità psico-fisica degli membri della famiglia.
Articolo a cura di:
Ernesto BENELLI
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Avvocato Stabilito al foro di Perugia.
www.benelli-law.com
7 Comments
Salve, mi chiamo Giuseppe, volevo capire come funzionava la tregua invernale, perché qui a Menton continuano a dirmi che non esiste! Ho una causa di sfratto e non riesco a capirci nulla perché nessuno mi aiuta perché forse sono italiano. Se potete aiutarmi a capire vi ringrazio
Ciao !
allora la “tregua invernale” è un concetto francese, e non esiste per la legge italiana ???
Sembra di non perchè ci sono sfratti tutti i giorni a roma in questi giorni….
grazie per la risposta
laure
Brava, mi sei sempre di riferimento e d’ aiuto. Io sto a Beauvais ma se dovessi trasferirmi a Parigi la prima persona e la prima agenzia a cui farei riferimento sei tu e il tuo lavoro. Complimenti sempre.
Fantastica questa nuova rubrica!
Sono contenta che vi piaccia! 🙂
Io avrei una preoccupazione dato che l’appartamento in cui abito è stato pignorato. Vorrei sapere se in quel caso l’Istituto delle Vendite Giudiziarie ha il diritto di buttarmi fuori durante la tregua invernale.
Paese civile che tutela i soggetti in difficoltà: chapeau!