Il panorama normativo relativo al settore immobiliare francese, e Parigino in particolare, è estremamente denso e variegato, sono moltissimi infatti gli interessi che il Legislatore deve tutelare e far coesistere: basti pensare ai rapporti spesso difficili tra proprietari e inquilini, alle diverse esigenze di uno studente o di una coppia con figli, alla necessità di proteggere i locatari più deboli (in maggioranza studenti e precari stranieri) senza penalizzare oltre modo il mercato immobiliare, ecc…
CONTRATTO CHE HAI, LEGGE CHE TROVI
Il diritto francese distingue tre tipi di contratti di locazione detti per residenza principale che devono essere distinti, a loro volta, dal contratto di locazione a uso turistico o stagionale. Presenteremo un’analisi dettagliata di tali contratti, specificando, per ciascuno di essi, la forma e il contenuto, i diritti e i correlativi obblighi delle parti interessate, ovvero locatore e conduttore e la durata.
Nel sistema giuridico francese non c’è alcuna norma che precisi cosa si intenda per Location à vide (nue) o en meublé, quanto alla locazione turistica il Codice del Turismo (Code du tourisme) precisa che deve trattarsi di immobili ammobiliati (meublés).
Per quanto riguarda le informazioni sulle parti interessate, sul contratto possiamo ritrovare:
Per quanto riguarda le informazioni sul bene oggetto della locazione possiamo ritrovare:
Infine, per quanto riguarda le informazioni sull’affitto, possiamo ritrovare per i contratti di locazione stipulati a Parigi:
Se la stipulazione del contratto « nu ou vide» é stata fatta dopo il 27 marzo 2014, bisogna prendere in considerazione l’ammontare dell’ultimo affitto del precedente inquilino. Per i contratti stipulati «intra muras» abbiamo le stesse informazioni, ma l’ammontare dell’affitto deve rispettare il «loyer de référence majoré» se la stipulazione del contratto é stata fatta a partire dal 1 agosto 2015.
I contratti «nu ou vide» stipulati dopo il 31 luglio 2015 devono avere forma scritta, con precisato il numero degli esemplari corrispondenti al numero delle parti contraenti. Tale contratto deve rispettare la forma prevista dal decreto 2015-587 del 29 maggio 2015.
Tra i diritti del’inquilino ritroviamo il pieno godimento del bene (questo significa che il proprietario non può accedere al domicilio senza preavviso, a pena di incorrere in sanzioni penali, tranne in caso di urgenza dei lavori.
Tra gli obblighi dell’inquilino ritroviamo il pagamento dell’affitto e delle spese locative, la sottoscrizione di un’assicurazione per i correlativi rischi e il compimento di lavori di manutenzione (lavori di poca importanza, che non alterano l’uso e la destinazione del bene oggetto della locazione).
Tra i diritti del proprietario il ricevimento del pagamento dell’affitto effettuato dall’inquilino e tra i suoi obblighi il dovere di mantenere l’appartamento in buono stato, ovvero conforme alle norme minime di sicurezza imposti dalla legge o dai regolamenti, la comunicazione all’inquilino dei documenti obbligatori (titolo di proprietà del bene immobile, ultimo avviso di imposizione…) e la garanzia del godimento pieno ed efficace del bene.
Bisogna operare una distinzione tra tre tipi di termine:
In un contratto di locazione «vide» possiamo ritrovare un deposito di garanzia, ovvero una somma di denaro che il proprietario può reclamare all’inquilino in caso di eventuali omissioni da parte sua (affitto o spese locative non pagate, realizzazione di riparazioni locative). Se il proprietario esige il versamento di un deposito di garanzia, il suo ammontare deve necessariamente figurare nel contratto di locazione e non può essere superiore a un mese di affitto, al di fuori delle spese locative.
Il deposito di garanzia deve essere versato al momento della stipulazione del contratto da parte dell’inquilino. In caso di mancato versamento del deposito di garanzia da parte del proprietario alla fine del contratto, quest’ultimo dovrà dare all’inquilino una somma corrispondente al 10% dell’affitto per ogni mese di ritardo (a partire da 1 o 2 mesi a seconda delle situazioni).
La cauzione è la persona fisica o giuridica che in un documento scritto chiamato «acte de cautionnement» adempie alla sua obbligazione di pagamento dei debiti (quello che tutti chiamano garante insomma). Non esiste un obbligo legale riguardante la cauzione, ma a Parigi questa é richiesta nel 99% dei casi.
Dobbiamo precisare che se la cauzione é una persona fisica, se possiede una garantie pour risques locatifs e se l’inquilino non é uno studente, il proprietario non può in alcun modo esigere il pagamento. La stessa regola si applica nel caso in cui la cauzione sia una persona giuridica, nel caso in cui l’inquilino sia uno studente e possa beneficiare di una sovvenzione (borsa di studio). Possiamo avere un acte de caution, ovvero un documento (atto notarile o scrittura privata) con il quale la cauzione si impegna a rimborsare le spese non pagate da parte dell’inquilino.
Stesso contenuto del contratto di location vide. Tale contratto deve rispettare la forma prevista dal decreto 2015-587 del 29 maggio 2015. Se la stipulazione del contratto di affitto ammobiliato é stata fatta a partire dal 1 agosto 2015, bisogna presentare una serie di documenti obbligatori, ovvero un insieme di informazioni utili per l’inquilino: inventario e descrizione dettagliata del bene ammobiliato, ecc…
Ritroviamo gli stessi diritti e i correlativi obblighi previsti dal contrat nu ou vide, con l’obbligo, per il proprietario, di mettere a disposizione del conduttore un «bene mobile». La giurisprudenza ha fornito una definizione di bene mobile, inteso come “il bene che presenta una certa quantità di elementi e di accessori indispensabili per la sopravvivenza dell’inquilino, come per esempio letto, cucina, ecc…”. Tutti i dettagli li trovate QUI.
La durata del contratto deve essere di minimo 1 anno (9 mesi per gli studenti). Esattamente come nel contratto d’affito vide, bisogna operare una distinzione tra tre tipi di termine:
Stesse modalità del contratto d’affitto vide, precedentemente analizzato.
La colocation é un contratto particolare, non regolato da un punto di vista legislativo, che si avvicina a una locazione tra persone non sposate, non conviventi e non pacsate. I coinquilini firmano un contratto di locazione, sia insieme sia separatamente.
La particolarità della colocation é il fatto di avere un solo affitto diviso tra tutti i coinquilini, i quali sono tenuti al pagamento dell’affitto, tranne nei casi di entrata di un nuovo coinquilino e di scadenza dei 6 mesi a partire dal preavviso dell’inquilino uscente dal contratto.
In presenza della clausola di solidarietà il proprietario può esigere il pagamento dell’intera somma da un solo coinquilino, il quale potrà poi avvalersi del diritto di rivalsa sugli altri, e dunque esigere a sua volta il pagamento.
32 Comments
Buon giorno sono proprietaria di uno studio affittato in costa azzurra, l’appartamento ha bisogno di manutenzione straodinaria, devo rifare l’unico bagno perchè ci sono delle infiltrazioni d’acqua in cucina che è addiacente ma ovviamente non posso fare questi lavori con l’inqulino dentro, questo è un motivo Motif sérieux et légitime per interrompere il contratto d’affitto? Se si quanto preavviso devo dare.
La ringrazio per la risposta
Ciao Cristina, no il fatto di dover fare dei lavori non costituisce un motivo valido: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F929/personnalisation/resultat?lang=&quest0=1&quest=
per una consulenza più approfondita puoi però contattare l’ADIL : https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/
Buongiorno, sono Aldo uno studente di Milano che studia a Parigi. Io ho stipulato un contratto MEUBLE a Parigi della durata di 12 mesi in data 1 settembre 2022. Io però sono in scambio per soli 4 mesi in quanto ho trovato una opportunità lavorativa a Milano e non più a Parigi che inizia a gennaio 2023.
Posso disdire il contratto dando avviso di un mese? E cosa succede alla cauzione depositata (due mesi di affitto)?
La ringrazio per la disponibilità e scusi il disturbo!
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1168
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31269
Buona sera avvocato
Chiedevo un informazione; ho una casa in Costa Azzurra in affitto da francesi
L affitto mi arrivava regolarmente in banca la quale mi spediva la ricevuta del pagamento
Da dicembre ad oggi non ricevo più nulla…….come devo comportarmi
Salve,
Il mio ragazzo è uno studente fuorisede che attualmente vive in Francia (Lille).
Il mio dubbio sorge dal fatto che lui cambierà appartamento alla fine di questo mese, precisamente il 25 Novembre, ma il padrone di casa vuole versato anche l’affitto del mese corrente (quindi i 25 giorni dello stesso Novembre).
La mia domanda è: può il padrone di casa chiedere tutta la mensilità nonostante il contratto parta/entrerà il mio ragazzo in appartamento dal 25 novembre?
Grazie mille in anticipo.
Buonasera Avvocato e complimenti per le precisazioni e delucidazioni dettagliate.
Ho una casa in costa azzurra che affitto ammobiliata per nove mesi annui a studentessa italiana.
Per il rinnovo di quest’anno abbiamo deciso di non avvalerci dell’agenzia immobiliare.
Volevamo sapere dopo che strutturiamo e firmiamo il contratto tra le parti dove va depositato?
Quali sono gli oneri e i compiti di entrambe le parti.
Grazie anticipate.
Daniele
Buonasera,
Nel caso in cui il proprietario non riceva la raccomandata trascurandola in cattiva fede, ho letto che posso risolvere con (cito testualmente) una “signification d’acte huissier”. Sapete spiegarmi cosa bisogna fare per redigere questo atto? Perché chiedendo all’etudes huissier del comune dove è situato il mio proprietario mi hanno detto che loro fanno solo la signification dell’atto ed in più non mi hanno detto come fare a redigerlo o a chi posso chiedere.
Grazie in anticipo
Buonasera, volevo sapere se pur avendo un contratto di tre anni, posso lasciare prima la casa, ovviamente con il relativo preavviso. Grazie mille
buon pomeriggio
nel caso di richiesta di deposito di garanzia o caparra (1 mese di affitto) per una stanza senza contratto (solo dichiarazione d’hebergement) come ci si può tutelare??
Che tipo di dichiarazione chiedere al momento del versamento del deposito di garanzia/caparra?
E’ già il secondo mese che sto pagando l’affitto e la richiesta é stata fatta ora
grazie
Salve, avrei una domanda che ai più potrebbe sembrare strana. Ho sottoscritto un contratto di locazione di sei mesi causa Erasmus con decorrenza 21/08/2018. Io arriverò il giorno 06/09/2018 alle ore 21:00, massimo 21:30 e la proprietaria ha espressamente detto di trovarmi un alloggio alternativo per la notte poichè sarebbe venuta a consegnarmi le chiavi per poter accedere all’ appartamento solo la mattina del giorno 07/09/2018. Come devo comportarmi in merito a tale situazione. Grazie in anticipo. Distinti saluti
Personalissima opinione: se te lo ha detto dopo aver firmato il contratto hai pagato una notte in più. Se te lo ha detto prima di firmare stava a te negoziare. Voilà. 😉
Purtroppo lei già prima della firma era stata informata della cosa e non ha detto nulla. Solo prima di partire sono venuto a conoscenza della cosa per puro caso dopo averle inoltrato una mail per chiederle tutt’altro. Ergo sono stato “truffato”
“truffato” è un po’ forte, raggirato si. puoi sempre chiederle di rimborsarti la notte che non hai usato e cmq la signora non mi pare proprio “correttissima”. Ma ripeto che sono pareri del tutto personali. 😉
Salve
Alla scadenza naturale di un contratto di affitto ad uso abitativo , ma non come prima casa, scaduti i 3+3 anni è obbligatorio mettere le ragioni del congedo nella raccomandata mandata sei mesi prima della scadenza?
Se non viene messa la motivazione decade il congedo?
Grazie
Dove si registrano i contratti d’affitto? Ho una casa a NIzza e sto per affittarla ad una conoscente. Una volta sottoscritto il contratto come avviene la registrazione? Bisogna farla, come in Italia, all’agenzia delle entrate?
Ciao Giulio per caso hai ricevuto una risposta? il contratto lo fai tu scritto o ci sono delle procedure particolari?
Grazie infinite!
Lei ha qualche avvocato da consigliarmi a Strasburgo? Spero tutto si risolva per il meglio ma nel caso in cui ci fossero problemi potrei aver bisogno di un buon avvocato.
Grazie ancora e buona serata!
Anna Tarzia
Putroppo, non conosco nessun collega su Strasburgo, chiaramente se vuole posso patrocinare il suo caso. Comunque potrà prendere contatto con il consolato italiano a Lione, credo sia quello competente per territorio.
Cordialità
Avv. Benelli
Io ho firmato il 1 Agosto 2013. Puó farmi l’esempio nel mio caso? Cosa dovrebbe fare il proprietario per riavere la casa entro Settembre 2014?
Grazie
A
Se ha firmato il primo Agosto 2013, il preavviso sarebbe dovuto arrivare, con il rispetto delle formalità previste dalla legge entro il 1 maggio 2014, con rilascio materiale del bene il 2 agosto 2014 al mattino, salvo accordo diverso tra le parti, ad esempio il suo proprietario, una volta notificato il preavviso avrebbe potuto concederle (dietro pagamento) un lasso di tempo per organizzare il suo trasloco ecc..
Un preavviso tardivo (salvo casi di forza maggiore che non credo pero siano verificati adesso) non avrà alcun effetto sul suo diritto al mantenimento nei luoghi.
Lei pero disporrà di un preavviso di un mese (ma quando vuole) per poter notifcare al proprietario la sua volontà di lasciare l’appartamento.
Cordialità
Avv. BENELLI
Buongiorno!
Stavo rileggendo la Sua risposta alla luce di quanto riportato nel contratto di locazione :”Duree:
La presente location est consentie et acceptee pour une duree de :
Douze mois a courir le 1 er aout 2013.
Le contrat est renouvelable ensuite par tacite reconduction et par periode de douze mois, aux
memes conditions initiales, faute de conge prealable.
En cas de resiliation du preneur ou a !’expiration du bail, Ia notification de resiliation ou de fin de
bail vaudra engagement formel de partir et renonciation a tout maintien dans les lieux, sans qu’il
soit besoin de ne recourir a aucune formalite.
Forme du conge, duree du preavis :
Le conge de location devra etre signifie, de part et d’autre, par lettre recommandee avec accuse
de reception ou par acte d’huissier. Le delai de preavis a respecter par le Bailleur pour prevenir le
Preneur est de 3 mois (partant de Ia date de reception de l’acte). Le Bailleur devra justifier le
conge par un motif de reprise, de vente du logement ou par un motif legitime et serieux,
notamment !’inexecution par le locataire d’une des obligations lui incombant.
Le Preneur devra respecter un preavis de 1 mois a l’egard du Bailleur.”
Non e’ cosi’ chiaro che i 3 mesi siano precedenti alla data di scadenza e, se cosi’ va interpretata, allora anche io avrei dovuto inviare la disdetta un mese prima?
Cosa rischio se la mando a Settembre? Io lascero’ casa a Dicembre 2014.
Grazie ancora
Anna Tarzia
Grazie ancora! Ho una sorella avvocato a Roma ma non é così solerte e veloce nel rispondermi.
Riguardo i 3 mesi, nel contratto non si fa riferimento ai tre mesi calcolati dalla data di scadenza ma a tre mesi di preavviso tout court. Il mio contratto prevede ilrinnovo automatico. Mi farebbe piacere inviarLe il contratto così da spiegarmi meglio ma capisco che non sarebbe più un forum ma una “consulenza”……. sempre perchè ho una sorella che fa il Suo stesso mestiere…..
Grazie infinite
Anna Tarzia
La ringrazio
Senza che mi invii il contratto, i tre mesi di preavviso devono essere calcolati dalla scadenza annuale, per legge, trattasi di norme di ordine pubblico inderogabili, è inoltre perfettamente normale che il suo contratto preveda il tacito rinnovo (cioé il rinnovo “automatico”).
Cordialità
Avv. BENELLI
Grazie per la risposta.
In merito alla ricezione della lettera da quanto riportato da alcuni siti specializzati in locazion (compresa un’associazione onlus qui a Strasburgo:ADELE), sembra faccia fede la ricezione della lettera ( con la mia firma) e non della notifica della lettera. Se la persona che riceve la notifica non ritira la lettera il passo successivo è un atto giudiziario e comunque i 3 mesi dovrebbero partire anche in quest’ultimo caso da quando l’inquilino firma il ricevimento dell’atto. È proprio sicuro che fa fede la data della notifica lasciata nella buca delle lettere? Dove posso trovare questo riferimento? Io parto molto spesso per lavoro e non vorrei ritrovarmi fuori casa al mio ritorno. Inoltre nel contratto d’affitto è riportato “dalla data di ricezione dell’atto”. Puó darmi per favore qualche riferimento a proposito?grazie infinite
Anna Tarzia
Buongiorno,
Intanto la “lettera” deve essere raccomandata con ricevuta di ritorno, non una corrispondenza ordinaria, che non fa fede né come notifica né come semplice avvertimento. Difatti solo nel primo caso è certa la data dell’invio e soprattutto il momento del suo ricevimento (almeno 15 giorni, dalla data indicata nel talloncino). In effetti come lei mi dice il termine comincia a decorrere dal ricevimento effettivo della lettera raccomandata, tuttavia, non le posso assicurare che dei “non ricevimenti” abusivi non abbiano alcun impatto (in diritto diciamo che “fraus omnia corrumpit, “la malafede corrompe tutto”), in genere i giudici tengono anche conto dell’atteggiamento dell’inquilino. Ovviamente una sola raccomandata, pur teoricamente sufficiente, puo’ non esserlo in pratica ed il prietario potrà allora rivolgersi ad un Huissier de justice. QUesto si recherà al suo domicilio e : le rimetterà l’atto a mani, ovvero lasciera un “avis de passage” con l’avvertimento a recarsi presso il suo studio, ovvero se non dovesse trovare alun riferimento al fatto che lei occupi il domicilio suddetto emetterà un verbale (Articolo 659 cpc) che farà comunque fede di notifica. Tengo a precisare che il preavviso di tre mesi deve essere calcolato tenendo conto della data di scadenza del contratto. In altri termini, il padrone di casa deve inviare la disdetta nelle forme previste dalla legge (Lettera raccomandata o atto di Huissier de justice) almeno 3 mesi prima della data di scadenza del contratto non quando gli sembri più conveniente.
Spero di aver in parte risposto alla sua domanda,
Cordialità
Avv. BENELLI
Bonjour, siamo due studentesse erasmus con un contratto di 9 mesi su un appartamento. Sul contratto, la clausola resiliation du contract riporta” le présente contract pourra être résilié par le preneur a tout moment, moyennant un délai de précis de un mois( partant de la date de réception de l’acte). ”
Il nostro problema é questo: vorremmo terminare il contratto a fine maggio, la proprietaria sostiene che questo non sia possibile e che siamo obbligate a rimanere fino a giugno. Chi ha ragione?
A chi possiamo rivolgerci? Fate assistenza su questi argomenti?
Grazie,
Roberta.
Ciao Roberta ha chiaramente ragione il contratto, mi sembra logico, altrimenti perché si firmerebbe un contratto con clausole ben chiare? Seguite la procedura, lettera raccomandata, un mese di preavviso e ciao.
E per qualsiasi assistenza legale più dettagliata non esitate a contattare l’Avvocato Benelli che ha redatto questo articolo. 🙂
Salve! Urge aiuto 🙁
Ho un contratto d’affitto meublee a Strasburgo stipulato con il proprietario, rappresentato dal padre. La moglie, da cui il proprietario si sta separando, vuole l’appartamento a partire da Settembre. Al momento io non ho ricevuto nessuna lettera.
Come funziona? Ho letto che i tre mesi di preavviso scattano da quando firmo la ricezione della lettera ma se io non firmo?
Ho letto inoltre che per gravi motivi ( perdita del lavoro del proprietario, per esempio) i tre mesi potrebbero essere ridotti ad uno. Nel mio caso il proprietario vive a Chicago mentre la moglie é tornata a Strasburgo. Può essere applicata l’eccezionalitá del caso?
Cosa rischio se temporeggio sino alla metá di Settembre? Io sto per lasciare Strasburgo per qualche settimana per cui se arriva la lettera io ci sarò per la ricezione. Cosa rischio?!?
Please, help!
Grazie
Anna
Buongiorno Anna,
Dalle mie ricerche non mi risulta che il proprietario goda di un diritto alla riduzione del periodo di preavviso. Anzi, mi pare proprio che la giurisprudenza e, soprattutto, la legge siano tassative, cioé di ordine pubblico,nello specificare la duarata di 3 mesi; un’eventuale riduzione di tale periodo, oltre che da contratto, potrebbe essere accordata per via giudiziaria e comunque andrebbe fortemente provata. Il mero ritorno in Francia del coniuge non credo sia sufficente per giustificare la ruduzione del preavviso per “forza maggiore”.
Stando alla forma del preavviso, il termine decorre dal ricevimento della raccomandata, anche se, qualora tu non vada a riceverla il termine comincerebbe a decorrere anche perché saresti tu in tal caso a dover dimostrare di non aver potuto cercare la lettera per cause impeditive gravi.
La soluzione migliore è che vi mettiate d’accordo per una soluzione transazionale.
Resto a tua disposizione per ogni ulteriore domanda,
Cordialità
Avv. Ernesto BENELLI
volevo esprimere gratitudine, e ringraziamenti per l’articolo,veramente utile per chi come me intende trasferirsi in francia e tentare una nuova vita.
🙂